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Analisi di MPS (Materie prime secondarie)

Cosa sono le materie prime secondarie?

Le materie prime secondarie sono costituite da sottoprodotti, sfridi di lavorazione o materiali da recupero e riciclaggio che possono essere usati in altri processi produttivi in luogo delle materie prime. L’argomento è disciplinato da varie normative che possono essere applicate in relazione alla materia prima secondaria e al processo produttivo che la genera come scarto.

Quando un rifiuto cessa di essere tale?

Un rifiuto cessa di essere tale quando rispetta tutti i criteri e le disposizioni stabilite dalle normative “end of waste” adatte alla tipologia di rifiuto stesso. L’insieme di normative “end of waste”, “cessazione della qualifica di rifiuto”, consente a certe tipologie materiale di perdere la qualifica di rifiuto e diventare a tutti gli effetti un prodotto, previo il rispetto di certe prescrizioni. La possibilità di applicare questa normativa comporta notevoli vantaggi economici per chi gestisce il ciclo produttivo che ha per sottoprodotti questi materiali, perché può sostituire il costo di smaltimento di un rifiuto con l’introito derivante dalla vendita di un prodotto.

Cosa si intende per sottoprodotto?

La definizione di sottoprodotto è contenuta nell’articolo Articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i:

“E’ un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  • la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  • è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  • la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  • l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”

Se tutte queste condizioni sono soddisfatte il rifiuto smette di essere assoggettato alla disciplina dei rifiuti e diventa riutilizzabile in altri processi produttivi come materia prima.

Qual è la normativa nazionale che regolamenta la materia end of waste?

I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stati introdotti dall’Articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti dall’articolo 184 ter del D.Lgs.n. 152/06 e smi L’applicazione di questi criteri è dettagliata nelle “Linee guida per l’applicazione della di disciplina End of Waste” pubblicate con delibera del consiglio SNPA, seduta del 06/02/2020 Doc 62/20. Nonostante i criteri definiti dalla direttiva e recepiti dal decreto legislativo siano generici e non indirizzati a certe categorie di rifiuto, sia livello comunitario che al livello nazionale sono state pubblicate dei Regolamenti e dei Decreti specifici per particolari tipologie di sottoprodotti, la cui applicazione permette la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali che rispettano le prescrizioni contenute negli stessi. In particolare:

  • Regolamento UE 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
  • Regolamento UE 1179/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
  • Regolamento UE 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
  • Decreto 14 febbraio 2013 n22 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  • Decreto 28 marzo 2018 n. 69 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  • Decreto 15 maggio 2019 n. 62 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  • Decreto 31 marzo 2020 n. 78 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  • Decreto 22 settembre 2020 n.188 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Che analisi proponiamo per le materie prime secondarie?

Savi Laboratori & Service si propone come laboratorio Accreditato Accredia per l’esecuzione delle analisi chimiche e merceologiche previste dalla normativa “End of Waste” e da tutte le altre norme che rientrano nell’ambito di riciclaggio e riutilizzo dei sottoprodotti, compresa l’acqua. Il laboratorio dispone della strumentazione atta alla determinazione del potere calorico, analisi elementari, metalli e contaminanti organici richiesti dalle normative. Dispone inoltre di personale addestrato e di tutta l’attrezzatura necessaria all’esecuzione di analisi merceologiche sia in campo che il laboratorio oltre che per il campionamento secondo le prescrizioni della norma UNI 10802:2013 (anche essa Accreditata Accredia)

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